Far parte del regime dei contribuenti minimi comporta alcuni vantaggi fiscali importanti, tra cui l’assenza della ritenuta d’acconto nelle fatture: ma vi sono anche dei contribuenti che sono fuoriusciti da questa categoria e proprio per questi soggetti vi sono delle novità rilevanti in merito alla contabilità di bilancio. In effetti, gli ex minimi non avranno la possibilità di bollare come un costo tutte quelle merci che fanno parte delle esistenze iniziali di magazzino: questa disposizione è valida per l’anno in corso e solamente nel caso in cui il versamento sia stato effettuato senza Iva e mediante una deduzione con il principio di cassa. Ecco perché l’inventario delle rimanenze di magazzino del 2012 deve essere realizzato ponendo la massima attenzione a qualsiasi tipo di particolare.
In pratica, tali soggetti non fanno più parte dei regime dei contribuenti minimi, ma di quello ordinario relativo all’Imposta sul Valore Aggiunto dall’inizio di quest’anno. Le rimanenze sono così importanti per questo discorso per il motivo che il loro acquisto ha già beneficiato del relativo pagamento e quindi vi è anche stata una deduzione tributaria da parte dei soggetti coinvolti in qualità di minimi. In caso contrario, invece, le giacenze iniziali assumono la loro rilevanza come costo della contabilità di questo nuovo anno, una circostanza che è confermata anche da una risoluzione di circa tre anni fa della nostra amministrazione finanziaria.
Il ragionamento da seguire è semplice: l’uscita dal regime dei minimi comporta l’interruzione definitiva del versamento dell’imposta in cinque rate annuali, mentre quanto residua del pagamento va realizzato attraverso una opportuna rettifica. Si tratta, quindi, di una differenza contabile, visto che si è passati a una modalità semplificata oppure ordinaria: per tale motivo, infine, vi sono due scadenze da rispettare, il prossimo 16 febbraio nel caso di versamenti mensili dell’importo e il 16 maggio per quel che concerne il pagamento a cadenza trimestrale.
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