L’articolo 2 comma 55 – 59 del decreto legge 225/2010 apporta qualche modifica al meccanismo dei crediti di imposta e delle imposte anticipate. Ma in cosa consiste l’agevolazione prevista? Ricordiamo come le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, che siano relative a svalutazioni di credito non ancora dedotte e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, sono trasformate in crediti di imposta: la manovra Monti estende questa agevolazione anche alle perdite che si generano per la deduzione delle poste a cui sono correlate le imposte anticipate appena ricordate.
Affinchè la trasformazione sia possibile, tuttavia, il decreto prevede che il bilancio d’esercizio della società sia in perdita. Il credito di imposta calcolato non sarà né rimborsabile né produttivo di interessi, ma potrà essere ceduto, o in alternativa essere utilizzato in compensazione – senza alcun limite di importo predeterminato. Il credito sarà inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorrerà alla formazione degli imponibili ai fini dell’imposta sul reddito d’esercizio della società, e dell’imposta sui redditi delle attività produttive. La risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo della compensazione, che avverrà tramite il modello F24.
Per calcolare il quantitativo di cui sopra, la trasformazione opera per un importo pari al prodotto tra la perdita d’esercizio e il rapporto fra le attività per imposte anticipate, e la somma del cpaitale e delle riserve.
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