Tutti stiamo imparando a conoscere, in qualità di cittadini, le prestazioni sanitarie che vengono realizzate dalle farmacie: ebbene, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con una recentissima circolare, questi stessi servizi sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto. Si tratta, infatti, di prestazioni di recente istituzione e consistono soprattutto nel fornire l’apporto di operatori sanitari, infermieri e anche fisioterapisti, in modo che si possano svolgere degli interventi tipicamente sanitari, ma che comunque non sono interessanti dall’assoggettamento fiscale in questione, come previsto in modo chiaro dal Dpr 633 del 1972. Questo vuol dire che esiste una equiparazione tra le prestazioni dei professionisti sanitari nei confronti della farmacia e quelle che vengono poste in essere dalla farmacia nei confronti del cliente.
Che cosa succede, invece, se la farmacia è solita servirsi di una struttura societaria (magari una cooperativa) per dar vita a queste prestazioni di servizi sanitari? Il discorso non cambia, il principio rimane sempre lo stesso, così come anche l’esenzione fiscale a cui si sta facendo riferimento. Tra l’altro, circa otto anni fa la nostra amministrazione finanziaria si era occupata di un caso simile, con una azienda sanitaria che era titolare di prestazioni sanitarie e che era solita avvalersi per le sue riabilitazioni di una società per azioni.
Quando si ha a che fare con una società di capitali come quest’ultima, i servizi vengono affidati alle cooperative (i soci), le quali sfruttano il proprio personale dipedente, costituito in primis da operatori qualificati, per garantire la prestazione. Si tratta di un altro caso che beneficia dell’assenza di imposizione fiscale dell’Iva, in applicazione dell’articolo 10 del già citato decreto presidenziale (“Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto”, meglio noto come “Decreto Iva”): al numero diciotto del lungo elenco sono citate proprio le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.