All’interno della manovra finanziaria varata dal governo Monti sono contenute delle norme che riguardano da vicino il consolidamento dei beni pubblici e alcuni benefici importanti per le aziende e i professionisti (il tutto è espressamente previsto dall’articolo 10 del decreto in questione): l’obiettivo che ci si pone da questo punto di vista è quello di rendere più equa e trasparente la base imponibile per quel che riguarda i soggetti che pongono in essere un’attività professionale oppure un’impresa in forma individuale, un provvedimento che comincerà a produrre i propri effetti a partire dal 1° gennaio del 2013. Di quali benefici si tratta esattamente? Anzitutto, si sta puntando a rendere più agevoli e semplici gli adempimenti amministrativi, senza dimenticare però i rimborsi e le compensazioni dei crediti Iva, i quali dovranno necessariamente diventare più veloci e rapidi, e l’esclusione della presunzione semplice per l’accertamento tramite studi di settore.
Tra l’altro, saranno minori perfino i termini di decadenza relativi all’attività di accertamento tributario. Come appare scontato, però, non tutti i contribuenti potranno accedere a tali agevolazioni. In effetti, i corrispettivi delle fatture e delle ricevute dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Un’altra sicura importante è quella relativa all’abolizione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso lo scontrino oppure la ricevuta fiscale, ma non è da meno neanche l’anticipazione della compensazione del credito Iva con tanto di soppressione del visto di conformità per quel che riguarda le compensazioni di importo superiore ai 15mila euro.
I vantaggi contabili sono presto detti. Ad esempio, la determinazione del reddito Irpef avverrà prendendo a riferimento il criterio di cassa; in aggiunta, i soggetti che beneficiano del regime di contabilità ordinaria saranno esonerati dalle scritture contabili che rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (il novero comprende anche il registro dei beni ammortizzabili), oltre all’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.