You are here
Home > Lavoro > Tirocinio: la deducibilità dei contributi secondo i commercialisti

Tirocinio: la deducibilità dei contributi secondo i commercialisti

I commercialisti italiani sono stati molto chiari e perentori: tutti i pagamenti di contributi che sono stati realizzati dai cosiddetti tirocinanti sono deducibili dal punto di vista fiscale, anche nel caso in cui essi siano di tipo facoltativo. La constatazione si può evincere nettamente dall’ultimo parere espresso dall’ordine di Vicenza, il quale ha dovuto chiarire più di un dubbio che era sorto in merito alla situazione previdenziale dei praticanti dottori commercialisti che avevano eseguito una sorta di pre-iscrizione. Come prevede espressamente la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti (meglio conosciuta con la sigla Cnpadc), la stessa pre-iscrizione a cui si sta facendo riferimento è facoltativa, ma consente comunque di avviare sin da subito un importante inquadramento dal punto di vista previdenziale.

In questo caso, comunque, è necessario distinguere tra la contribuzione non obbligatoria e la già citata facoltativa. In pratica, nel primo caso gli oneri deducibili sono rappresentati da tutti i contributi previdenziali e assistenziali che sono stati versati a norma di legge. Non si tratta comunque di un onere simile a quello di un professionista, anche perché non è obbligatorio iscriversi preventivamente alla casa ed è totalmente differente il totale complessivo che deve essere versato. Tra l’altro, il tirocinante può anche scegliere l’importo forfetario di sua competenza, una cifra che può essere pari a cinquecento, mille e duemila euro.

Invece, nel caso della contribuzione facoltativa, occorre precisare che una recente risoluzione della nostra amministrazione finanziaria ha messo in luce come il versamento ricomprende anche i contributi rispetto a cui la causa è relativa ai vari riscatti (come ad esempio quello relativo al corso di laurea), ma anche nella prosecuzione volontaria dei contributi, senza dimenticare la ricongiunzione che si può verificare in merito ai periodi assicurativi che sono maturati con altri tipi di gestione della previdenza. Il riscatto del tirocinio non viene quindi incluso tra i contributi che sono pagati in maniera facoltativa.

Lascia un commento

Top