Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 16 novembre 2011, contiene alcune disposizioni utili a chiarire il tema della concessione a soci o familiari, dei beni d’impresa. Una concessione in godimento che dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2012, al fine di regolarizzare la propria posizione, ed evitare dannosi controlli successivi.
La comunicazione resa necessaria all’Agenzia delle Entrate serve infatti ad individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando quindi la pratica di utilizzare il contenitore societario per occultare beni che di fatto sono di disponibilità esclusiva o prevalente dei soci o dei familiari dell’imprenditore, e quindi sottraendo dal patrimonio personale dei beni che vengono attribuiti all’impresa in via ben poco corretta.
La comunicazione dovrà essere effettuata da parte del titolare della società o dall’impresa che concede in godimento il bene. In alternativa, la stessa comunicazione potrà essere efficacemente effettuata anche dai soci o dai familiari beneficiari della concessione. Nella comunicazione, oltre all’indicazione dei dati anagrafici delle persone che hanno ottenuto in godimento i beni dell’impresa, dovranno essere evidenziati in maniera univoca e chiara la natura dei beni concessi, come ad esempio le autovetture, gli immobili, o altri beni di ulteriori categorie, pur di valore superiore ad almeno 30 mila euro.
Oltre ai dati anagrafici e a quelli utili per individuare il bene, andranno anche indicati gli ammontari dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, la durata della concessione, il corrispettivo e il relativo valore di mercato, la data di stipula del contratto di concessione. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato nella data del 31 marzo di ogni anno successivo a quello di chiusura, mediante canali telematici Fisconline o Entratel.
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