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Immobili commerciali, la cedolare secca è esclusa

Gli immobili a destinazione commerciale sono rappresentati solitamente da negozi, bar, ristoranti, uffici, alberghi e magazzini: una domanda che ci si può porre in questo caso riguarda il comportamento da tenere in relazione alla cedolare secca, nel caso specifico in cui l’edificio in questione sia diventato di proprietà grazie a una eredità testamentaria. In effetti, anche questa ipotesi prevede un termine di versamento ben preciso per quel che concerne il rinnovo annuale e le possibilità di applicazione della stessa cedolare secca. In pratica, secondo quanto previsto dal Dpr 131 del 1986 (il “Testo Unico dell’Imposta di Registro”), l’imposta che si deve versare per la registrazione dei contratti di locazione e per l’affitto dei beni immobili, senza dimenticare le eventuali cessioni, risoluzioni e proroghe, va liquidata dalla parti contraenti entro trenta giorni di tempo, attraverso un apposito pagamento dell’importo presso chi è abilitato a questa riscossione.

Il caso di specie viene dunque risolto con il versamento della tassa di registro mediante il modello F23. Tra l’altro, un contratto immobiliare di questo tipo può anche essere risolto in maniera definitiva, è sufficiente che vi sia il consenso di entrambe le parti coinvolte e che si versi la somma di sessantasette euro (il codice tributo di riferimento in tal senso è 113T). La cedolare secca non è però possibile negli immobili commerciali e questo per un semplice motivo.

Tali locazioni infatti non consento l’opzione di questo regime, visto che il testo normativo di riferimento per la cedolare stessa (il Decreto legislativo 23 del 2011) parla in modo esclusivo di locazioni di tipo abitativo. Pertanto, a meno che l’immobile non venga sfruttato per questo utilizzo, l’opzione è esclusa, anche se si vuole trovare un’alternativa al regime ordinario in vigore per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (l’obbligo spetta al proprietario o al titolare del diritto reale di godimento).

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