Mancano appena due settimane al termine fondamentale fissato per la posta elettronica certificata (Pec) e le novità da spiegare e analizzare sono davvero tantissime: in particolare, il maxi-emendamento che il governo ha posto come suo ultimo atto alla Legge di Stabilità presenta delle disposizioni molto interessanti da questo punto di vista, con dei riferimenti ben precisi a cosa bisognerà fare nell’ambito del processo civile. In effetti, una modifica rilevante è quella relativa al codice di procedura civile. Nel dettaglio, l’articolo 125 del codice in questione (“Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”) ha visto sostituita la propria precisione in merito al bisogno che il difensore indichi in questi stessi atti qual è il suo indirizzo di posta elettronica certificata, oltre al numero di fax; in pratica, quest’ultimo scompare del tutto, mentre per la pec si precisa che il medesimo soggetto ha il compito di indicarla nel dettaglio e di comunicare ciò al proprio ordine di appartenenza.
Si tratta di un cambiamento importante e che si è posto l’obiettivo di associare la posta certificata a tutte le comunicazioni del processo civile. Un’altra modifica di rilievo è quella dell’articolo 366 (“Contenuto del ricorso”): in questo caso, si è voluto sfruttare la pec al fine di rendere il ricorso di fronte alla Corte di Cassazione ancora più rapido e trasparente. Gli ultimi tre interventi su tale codice hanno riguardato altri articoli: si tratta dell’articolo 518 (“Forma del pignoramento“), con particolare riferimento alla trasmissione del processo verbale, e gli articoli 173-bis e 173-quinquies, relativi invece alla procedura di espropriazione degli immobili.
Tra l’altro, non si deve dimenticare nemmeno la pubblicazione da parte dei vari ordini e collegi delle informazioni e dei dati dei loro iscritti, con tanto di indirizzo di posta certificata: l’assenza di queste pubblicazioni o addirittura il rifiuto comportano come conseguenza lo scioglimento o il commissariamento del collegio e dell’ordine in questione.