L’elusione fiscale non riceve solitamente la stessa attenzione dell’evasione e questo per un motivo molto semplice: in effetti, tale pratica consiste in vari artifizi, peraltro legali, che consentono di pagare meno tasse. Una delle ultime ordinanze della Corte di Cassazione ha però aggiunto delle nuove disposizioni in tal senso. Come hanno stabilito i giudici di Piazza Cavour, una contestazione che si basa sull’abuso di diritto è legittima, a patto che non vi sia una prova contraria. Lo stesso abuso, inoltre, rappresenta una clausola generale antielusiva. Cerchiamo di approfondire la questione. L’ordinanza degli “ermellini” si è resa necessaria dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva contestato due operazioni in quanto elusive: in pratica, un contribuente aveva donato la proprietà di un terreno da edificare in favore del coniuge e dei figli, per poi vendere lo stesso a dei soggetti terzi.
Come rilevato dall’amministrazione finanziaria, però, il contribuente in questione non era altro che il vero venditore dell’immobile in questione, quindi in tale maniera non aveva dichiarato la plusvalenza relativa alla cessione. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto questa tesi e lo stesso deve dirsi della Cassazione, la quale non ha potuto che respingere il ricorso del contribuente. In effetti, l’avviso di accertamento si sarebbe basato sull’abuso di diritto, visto che gli indizi delle Entrate portavano inevitabilmente a una forma chiara di elusione fiscale.
D’altronde, una sentenza simile poteva già essere messa in preventivo. In particolare, ci si poteva accorgere che la Suprema Corte aveva già stabilito che il divieto di abuso del diritto viene a tradursi in un principio generale antielusivo e che non consente al contribuente di avvantaggiarsi dal punto di vista tributario di un suo uso distorto. Un discorso simile vale soprattutto per le imposte dirette e gli altri tributi che vengono definiti “non armonizzati”; un riferimento importante, poi, è l’articolo 53 della Costituzione, relativo alla capacità contributiva.
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