Tra i principali provvedimenti della manovra estiva, vi è anche il taglio alle agevolazioni fiscali tradizionalmente spettanti alle cooperative, un’ampia fetta di organizzazioni societarie particolarmente diffuse nella Penisola. Un taglio che riguarda sia le cooperative a mutualità prevalente (cioè quelle che esercitano la propria attività in misura – appunto – prevalente attraverso il lavoro, gli apporti o le vendite che hanno come controparte i propri soci), sia le cooperative “diverse”, abbracciando in tal modo tutto il comparto tricolore di questa forma societaria.
Brevemente, il regime prevalente prevedeva per le società a mutualità prevalente l’esenzione della quota di utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, e del 3% dell’utile destinato ai fondi mutualistici, dalla formazione del reddito imponibile. Pertanto, le cooperative a mutualità prevalente sono soggette a IRES per una quota di utili netti annuali pari al 30%, mentre le cooperative di consumo scontano l’imposta sul 55% sull’utile conseguito.
A causa di quanto contenuto nella manovra di ferragosto, a partire dal 2012 è ridotta del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative. Di conseguenza, la quota di utili netti che concorre alla formazione del reddito sarà incrementata dal 30% al 40% per le cooperative di produzione e di lavoro, e dal 55% al 65% per quanto invece concerne le cooperative di consumo. Permane l’esclusione delle cooperative agricole, della piccola pesca, e delle c.d. cooperative sociali.
Ancora, per tutte le cooperative, è ridotta del 10% l’esclusione dal reddito degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. L’utile accantonato a riserva minima obbligatoria è pertanto ora tassato nella misura di 10 punti percentuali. Considerato che le cooperative hanno l’obbligo di destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali, l’effetto dell’iniziativa del governo produrrà un maggior imponibile soggetto a tassazione pari al 3% degli utili netti.
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