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Cassazione: il credito Irap merita il privilegio di riscossione

Uno dei crediti più importanti a livello fiscale è sicuramente quello che vanta lo Stato in relazione all’Irap non versata: come ha riconosciuto la Corte di Cassazione, infatti, si tratta di un vero e proprio privilegio, il quale deve essere soddisfatto in maniera tempestiva, anche prima degli altri crediti. La pronuncia di Piazza Cavour si era resa necessaria dopo che un tribunale toscano aveva deciso di non consentire la riscossione del privilegio a un agente di riscossione. Il principio in questione viene citato dal nostro codice civile, più precisamente dall’articolo 2752: secondo quest’ultimo, infatti, i crediti per contributi diretti dello Stato, per l’Imposta sul Valore Aggiunto e per i tributi degli enti locali godono di un privilegio generale.

In pratica, era stato sostenuto che il credito Irap in questione non potesse essere inserito in tale novero, anche perché tale tributo è stato aggiunto nel testo dell’articolo a partire dal 2007. Quindi, il tribunale in questione aveva interpretato la situazione nel senso che le imposte non indicate in maniera espressa non dovevano essere considerate. Il punto di vista della Suprema Corte è stato invece diverso. In effetti, tali crediti beneficiano del privilegio anche se sono stati inclusi nella norma soltanto quattro anni fa.

L’interpretazione dell’articolo deve dunque avvenire in maniera estensiva e non restrittiva, configurando pertanto una vera e propria prelazione. Le motivazioni sono presto dette: anzitutto, è necessario che la riscossione dei crediti statali sia certa e veloce, in modo da consentire l’assolvimento dei compiti istituzionali, inoltre l’Irap stessa può essere considerata una tassa di tipo erariale, in quanto è stata introdotta nel nostro ordinamento in sostituzione dell’Ilor (Imposta Locale sui Redditi). Come è noto, poi, il presupposto tipico dell’Irap è il valore aggiunto che si ottiene dall’abituale esercizio di un’attività per la produzione di beni o servizi, dunque può essere idealmente accostata agli altri tributi locali previsti nel codice civile.

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