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Aumento dell’Iva: i casi delle agenzie di viaggi e dei servizi pubblici

Il recente aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva (dal 20 al 21%) ha prodotto delle conseguenze importanti per diversi tipi di contribuenti: come devono comportarsi, ad esempio, le agenzie di viaggi? In tal caso, si segue un iter ben preciso, ovvero si determina la parte imponibile che deve essere assoggetta al 20% e quella relativa al 21% attraverso un opportuno rapporto percentuale tra i viaggi che sono stati pagati per intero entro lo scorso 16 settembre (l’incremento è diventato ufficiale il giorno successivo) e quelli successivi a tale data. Come ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate in una circolare di cinque giorni fa, bisogna attenersi per il momento a queste disposizioni. Ma la nostra amministrazione finanziaria ha chiarito anche altre posizioni tributarie. Esistono, infatti, dei contribuenti che ricavano l’Imposta sul Valore Aggiunto attraverso il cosiddetto “regime del margine col metodo globale”, il quale si riferisce alla vendita di beni usati, in primis le autovetture.

Tale metodo prevede che la base imponibile venga ottenuta rispetto al totale degli acquisti e delle cessioni del periodo di riferimento (si assoggetta quindi in proporzione a quanto avvenuto prima e dopo il 17 settembre). E cosa c’è da dire, poi, in merito a quei servizi che sono volti a somministrare luce, acqua e gas? In questi casi, l’aliquota dell’Iva, vale a dire quella da applicare alle note di accredito, non è altro che quella assoggettata in origine.

Inoltre, se i misuratori non sanno distinguere tra le due aliquote a causa di bollette su consumi preventivi, allora si determina il tutto in base al periodo del conguaglio. Tra l’altro, vi sono anche degli operatori economici che presentano delle difficoltà dal punto di vista tecnico e gestionale. In quest’ultimo caso, le fatture fiscali possono essere regolarizzate con più tempo a disposizione, magari correggendo gli errori dei corrispettivi e quindi provvedendo a iscrivere una variazione in aumento.

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