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Evasione fiscale, occhio alla quietanza delle fatture false

La Corte di Cassazione, con sentenza 3 ottobre 2011, n. 35730, ha confermato la condanna nei confronti di un cittadino torinese che aveva quietanzato una fattura che sapeva essere falsa. Quanto sopra è stato sufficiente per far scattare il reato di evasione fiscale, con tutte le conseguenze e i pregiudizi che ora seguiranno per il 52 enne che si è reso protagonista della vicenda.

Il cittadino torinese aveva trasportato merce presso un agriturismo, firmando (più volte, sostiene la Guardia di Finanza) delle fatture che sapeva essere false. Per tale motivo era scattata la denuncia, finita poi in sede giudiziaria dove – sia in primo grado che in appello – i tribunali avevano condannato l’uomo per l’evasione fiscale determinata dalla fattispecie appena ricordata.

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi alla base della difesa, ha confermato la natura del reato. A niente è pertanto servita la giustificazione data dai legali dell’evasore, secondo i quali il contribuente non poteva essere considerato come un concorrente nell’emissione delle fatture. Una motivazione che non ha convinto i giudici della Suprema Corte, che hanno evidenziato come, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 d. lgs. 10 marzo 2000, n 74, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è prevista l’esclusione della possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto della dichiarazione fraudolenta con utilizzazione di fatture e quello di emissione di fatture, con sola finalità di evitare che la stessa condotta sia punita due volte.

Quanto sopra non equivale tuttavia a poter affermare che si possa ammettere l’introduzione di una deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, come stabilito dall’art. 110 del Codice Penale. Di conseguenza, è scattata in via definitiva la condanna per evasione fiscale per il trasportatore delle merci.

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