In tema di depositi cauzionali (per affitti, e non solo), i libretti al portatore sono da sempre stati considerati come un tradizionale strumento utile per “ospitare” importi da accantonare per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, in conseguenza delle nuove regole antiriciclaggio che sono state introdotte con la recente manovra correttiva di agosto, il deposito cauzionale all’interno dei libretti al portatore potrebbe avere una vita molto breve.
La legge 841/73, all’articolo 4 – ora abrogato – aveva infatti imposto in due mensilità il deposito cauzionale per gli affitti, e la necessità che lo stesso venisse indirizzato all’interno di un conto corrente vincolato. Successivamente, vennero elevate a tre le mensilità di deposito cauzionale, svincolando tuttavia la destinazione. Dalla legge 392/78, articolo 11, è inoltre previsto che il locatore possa acquisire la somma a titolo di deposito, utilizzandola a piacimento, salvo poi avere l’obbligo di restituire la stessa alla fine della locazione, con corresponsione annua degli interessi.
Le regole di cui sopra hanno portato le prassi commerciali a virare verso i libretti di deposito al portatore, facilmente utilizzabili per importi quali quelli di cui sopra. Tuttavia, la manovra di agosto ha portato in ribasso la soglia massima di giacenza sui libretti di deposito al portatore, che dal 1 ottobre scenderà dagli attuali 5.000 euro ai 2.499 euro. Pertanto, è probabile che – per certe locazioni – il libretto di deposito al portatore si dimostri totalmente inefficiente, oltre a sollevare diverse questioni in materia di antiriciclaggio, che approfondiremo nelle prossime settimane.
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