La risoluzione 90/E dell’Agenzia delle Entrate conferma la liceità dell’applicazione dell’Iva agevolata al 4% nelle forniture delle farmacie ai diabetici che siano regolarmente iscritti al Registro regionale. Una possibilità che pertanto conferma il corretto comportamento di quelle farmacie convenzionate che verso le aziende sanitarie locali emettano delle fatture in cui è presente l’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto agevolata al 4%.
Le fatture dovranno contenere come oggetto della prestazione i dispositivi medici forniti gratuitamente ai clienti che siano affetti da diabete con menomazione funzionale permanente, a patto che sia attestata regolarmente presso il Registro Nazionale dei diabetici, e siano regolarmente muniti di una apposita prescrizione da parte dei medici di base.
La risoluzione 90/E dell’Agenzia delle Entrate, datata 15 settembre 2011, chiarisce per tanto il punto in sospeso, affermando che il rilascio di prodotti quali le strisce autoreagenti, gli apparecchi automatici, le lancette, gli iniettori a penna, le siringhe per l’insulina, sono strumenti il cui utilizzo è legato in maniera inequivocabile al controllo della patologia, e non richiedere pertanto ulteriore documentazione per consentire l’applicazione dell’aliquota IVA minima.
Per quanto ovvio, ricordiamo che nulla cambia in virtù della novità introdotta dalla manovra correttiva, che comporta un innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto per la sola fascia ordinaria, con passaggio dal 20% al 21%. Rimangono invece inalterate le imposte sul valore aggiunto agevolata del 4% e intermedia del 10%, che non risentono delle novità in corso di applicazione.
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