Entro il 30 settembre – a meno che non venga prevista una proroga – tutti i proprietari di fabbricati rurali, o coloro che possono vantare sugli stessi dei diritti reali, potranno presentare la domanda di variazione catastale, affinchè possa essere riconosciuta la caratteristica di “ruralità” prevista dal d. lgs. 557/93, all’articolo 9.
La variazione riguarda i fabbricati rurali che sono stati iscritti nel catasto dei fabbricati nelle categorie diverse da quelle previste dal decreto Sviluppo, e pertanto la A/6 per i fabbricati a destinazione abitativa e la D/10 per i fabbricati strumentali all’esercizio di attività agricole, come definite dalla normativa civilistica.
La variazione catastale, opportuna perchè solamente con l’attribuzione delle categorie di cui sopra il fabbricato viene riconosciuto come “rurale” a tutti gli effetti (e pertanto viene escluso dal pagamento delle imposte) deve essere effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall’agenzia del Territorio. Alla domanda di variazione catastale è necessario allegare un’autocertificazione che possa attestare la destinazione rurale del fabbricato, in via continuativa da almeno cinque anni precedenti al 2011 (e quindi, in altri termini, dal 1 gennaio 2006).
Riconosciuta la variazione catastale, si potrà godere dell’effetto retroattivo, con il riconoscimento della ruralità e la riduzione del contenzioso attualmente in atto in tema di imposta comunale sugli immobili. L’agenzia del Territorio avrà comunque il compito di verificare l’esistenza dei requisiti certificati entro il 20 novembre 2011, e la stessa ha inoltre l’onere di comunicare il diniego eventuale entro il successivo 20 novembre 2012.
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