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Contenzioso tributario: i valori del contributo unificato

Il 15 settembre scorso è terminata la sospensione temporanea dei processi amministrativi, civili e tributari, blocco che era cominciato il 1° agosto: questo vuol dire che anche il contenzioso fiscale può riprendere il suo corso naturale, ma d’ora in poi si dovrà far fronte alle novità contenute in uno specifico testo normativo, il Decreto 98 del 2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”). In particolare, bisogna prestare la massima attenzione a quanto contenuto nell’articolo 37 di questa stessa legge, il quale introduce il cosiddetto “contributo unificato”, la tassa che di fatto andrà a sostituire l’imposta di bollo. C’è comunque da precisare che tale contributo rappresenterà una novità solamente per quei processi che sono stati notificati dal 6 luglio scorso: il valore del tributo non è fisso, ma va sempre individuato e quantificato in base al valore che viene assegnato di fatto alla lite fiscale.

Come è noto, infatti, il valore del contenzioso viene messo in evidenza dalla dichiarazione contenuta nelle conclusioni finali. Ci sono degli importi precisi in tal senso? La risposta è affermativa: il contributo può essere pari a trenta euro (valore del contenzioso fino a 2.582,28 euro), sessanta euro (fino a cinquemila euro), centoventi euro (il limite arriva a 25mila euro), 250 euro (non oltre i 75mila di valore), cinquecento euro (fino a 200mila) e 1.500 euro oltre i 200mila. L’adempimento è presto detto.

Anzitutto, bisogna utilizzare il modello F23 e sfruttare il codice tributo che la nostra amministrazione finanziaria ha messo a disposizione per questo scopo, vale a dire il 941-T: l’assolvimento, inoltre, può essere perfezionato negli uffici postali (c’è un apposito conto corrente) oppure nelle tabaccherie, utilizzando il modello relativo alla comunicazione. La certificazione dell’avvenuto pagamento, poi, rappresenta un allegato essenziale per il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, anche perché qualsiasi tipo di omissione viene punita con sanzioni pecuniarie piuttosto severe.

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