L’Imposta sul Valore Aggiunto e le relative fatture sono un tema di attualità molto stringente: l’aumento dell’aliquota fiscale stabilito dalla manovra finanziaria, oltre alla caccia a quegli evasori fiscali che non rilasciano scontrini e ricevute impongono delle precisazioni proprio da questo punto di vista. Le fatture che vengono rilasciate in questi giorni e che presentano un’Iva al 20% non hanno bisogno di una nuova emissione. In effetti, la nuova aliquota del 21% non è ancora entrata realmente in vigore e fino a quel momento la merce che viene consegnata beneficia dell’imposizione tributaria normale. Bisogna prestare comunque la massima attenzione e comportarsi in maniera adeguata. Ad esempio, come prevede espressamente il Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), nell’ipotesi di una fattura emessa in maniera anticipata rispetto alla consegna del bene, allora l’operazione in questione viene considerata come posta in essere alla data della fattura.
Questo vuol dire che l’aliquota da applicare in tal caso è quella in vigore al momento del pagamento. Il discorso assume una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista della contabilità. La somma sottoposta a fatturazione, infatti, non rappresenta un vero e proprio ricavo per il soggetto venditore, quindi la contabilizzazione relativa va realizzata nel passivo dello stato patrimoniale. Lo stesso discorso vale anche per i lavori ancora da eseguire, visto che si tratta di semplici acconti molto simili a degli anticipi da destinare al committente (si crea un rapporto di credito quindi).
Inoltre, occorre ricordare che qualora il cedente si occupi anche del trasporti dei beni, allora la consegna sarà ultimata soltanto quando i beni stessi saranno disponibili per il cliente; se invece la consegna avviene nei confronti di soggetti terzi, il perfezionamento della vendita viene considerato tale quando quest’ultima viene realmente realizzata. Un’ultima distinzione è quella tra la spedizione mediante “franco magazzino venditore” e quella attraverso il “franco magazzino acquirente”, visto che quest’ultima prende in esame l’arrivo in magazzino dei beni.
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