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Irap: esclusione per il professionista con studio in affitto

Uno studio in affitto destinato all’attività di un libero professionista costituisce un importante requisito per l’esenzione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap): si tratta di una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, la quale ha dunque deciso di intervenire in merito al rimborso del tributo in questione. Di fatto, la pronuncia si era resa necessaria dopo che l’Agenzia delle Entrate si era scagliata contro la restituzione stessa nei confronti di due contribuenti, i quali tra l’altro non potevano nemmeno rappresentare una autonoma organizzazione. Le motivazioni della Suprema Corte sono presto dette: l’assoggettamento ad Irap, infatti, ha senso quando c’è autonoma organizzazione e questa non si verifica nell’ipotesi di un professionista che è inserito in una struttura relativa a responsabilità diverse. Ciò non toglie comunque che lo stesso contribuente deve dimostrare in modo chiaro tutte le condizioni appena menzionate. Prove importanti in tal senso sono il quadro RE del modello Unico e la parte degli studi di settore in cui si certificano i beni strumentali.

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