Il 31 marzo 2011 è sempre più vicino, così come le scadenze fiscali che lo contraddistinguono: la data in questione rappresenta un termine importante a cui devono fare riferimento gli enti non commerciali, in particolare quelli che hanno l’obbligo di pagare l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa agli acquisti che sono stati effettuati a livello intracomunitario nel corso del mese di febbraio. L’adempimento fiscale in questione potrà avvenire avvalendosi del modello F24, il quale sarà sfruttabile anche presso gli istituti di credito, le agenzie postali e i concessionari. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione in tal caso un unico codice tributo, il numero 6002. La figura dell’ente non commerciale viene delineata dall’articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (si tratta del Dpr 917 del 1986): la definizione è quella di un “ente pubblico e privato che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (i tipici esempi sono le associazioni non riconosciute e i consorzi).
Non sono d’accordo con l’indicazione del codice tributo da usare per il versamento dell’IVA. Nel sito dell’agenzia delle entrate viene infatti riportato il codice tributo 6099. Si veda ad esempio in questa pagina che riporta le scadenze del mese di maggio 2011.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f0bc980467857b7a5e5b7f5778bea4d/Scadenzario+Maggio+2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4f0bc980467857b7a5e5b7f5778bea4d
Buongiorno Letizia,
il codice tributo che ho indicato in questo articolo si riferisce alla scadenza di marzo: in effetti, l’Iva è mensile, quindi per ogni mese di riferimento c’è anche un codice di riferimento. A marzo era 6002, mentre per maggio ne è stato introdotto uno nuovo di zecca. Cordiali saluti
Il codice non varia mese per mese come per i versamenti mensili ordinari, è 6099 per qualsiasi versamento. Almeno così risulta dalle magre informazioni dell’Agenzia delle Entrate.