La detrazione irpef ristrutturazione, ovverosia il cosiddetto bonus al 36%, è valida e fruibile nel rispetto delle condizioni previste anche a valere sulle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2011, UNICO 2011. Per la fruizione del bonus, pur tuttavia, a fronte degli interventi di ristrutturazione effettuati, occorre rispettare delle specifiche condizioni. Innanzitutto, la detrazione fiscale ristrutturazione è fruibile se e solo se il contribuente che ne ha diritto ha provveduto ad inoltrare al Fisco la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Fatto questo, occorre già aver pagato i lavori, non in contanti, ma attraverso bonifico bancario o postale con tanto di specifica causale.
Soddisfatte tali condizioni, in sede di dichiarazione dei redditi, si può fruire del bonus al 36% dall’irpef per le spese ammissibili sostenute per la ristrutturazione degli immobili nell’anno precedente. La detrazione fiscale ristrutturazione per il recupero edilizio è ammessa solo per chi detiene o possiede l’immobile sul quale gli interventi stessi sono stati effettuati; quindi, il contribuente, per l’immobile dove sono stati effettuati i lavori, deve essere proprietario, o essere titolare di una concessione demaniale, oppure ancora di un contratto di locazione o di comodato, o di qualsiasi altro diritto reale sul bene immobile.
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