Anche se per il Codice civile l’atto costitutivo di una Associazione Sportiva Dilettantistica non deve avere nessua forma obbligatoria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del TUIR, l’atto deve essere redatto o in forma pubblica o anche a mezzo di scrittura privata autenticata o registrata.
Ma vediamo quali sono i passi da seguire per completare l’iter della costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica:
- Registrazione presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e pagamento dell’imposta di registro a tassa fissa pari ad € 168
- Lo statuto deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- denominazione;
- oggetto sociale;
- rappresentanza legale;
- assenza dei fini di lucro (divieto di distribuzione di utili);
- norme sull’ordinamento interno;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
- modalità di scioglimento;
- obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi, in caso di scioglimento.
- Iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI, ente di riferimento di tutto il movimento sportivo italiano.
- Obbligo di invio del modello EAS all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Esclusione dall’invio di tale modello solo per gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI, che non svolgono attività commerciali.
Dopodichè entro il termine di 30 giorni dalla costituzione l’Associazione Sportiva Dilettantistica deve presentare il Modello AA7/10 per la comunicazione dell’inizio attività.
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