Ricordiamo che come stabilito dall’articolo 6 del Dl n. 185 del 2008, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2008, per le imprese ed i professionisti, è data la possibilità di dedurre dal reddito imponibile un importo equivalente al 10% dell’IRAP versata nell’anno di imposta relativo.
Ma per poter beneficiare di questa deduzione è necessario, vincolante, che nel periodo d’imposta di riferimento del versamento dell’IRAP, sia a saldo che in acconto, nella determinazione della base imponibile IRAP abbiano concorso gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi.
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