Con circolare n.19/e del 14.04.2010 dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che in caso di accertamento motivato sulla base delle risultanze degli studi di settore senza essere stato attivato il preventivo contraddittorio con il contribuente, la pretesa del tributo deve essere abbandonata.
Viene inserita in primo piano la necessità quindi del confronto preventivo con il contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che confermano sostanzialmente l’orientamento dell’Agenzia già espresso in precedenti documenti di prassi (v.si circ. n. 5/2008).
Tanto premesso, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno “viziati”, pertanto gli uffici dell’Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi “sospesi”.
Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio.
Al contrario, dove il contribuente non abbia partecipato all’invito al contradditorio, la pretesa tributaria potrà basarsi solo sull’applicazione dello studio di settore: la volontarietà nel non volere affrontare il confronto con l’Amministrazione è, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 e articolo 54 del Dpr 633/1972), come anche ribadito da più sentenze della Corte di Cassazione.
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