Con la Circolare numero 18/E del 14 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento – sembrerebbe a favore del contribuente – in materia di liti tributarie relative ad accertamenti IVA.
In particolare, detto provvedimento, con specifico riguardo alle compravendite immobiliari, fa riferimento ai contenziosi sorti tra il cittadino ed il Fisco, quando, a seguito degli accertamenti di rito, emerge che il prezzo dichiarato nell’atto notarile di vendita e la conseguente IVA applicata, sono difformi (perchè inferiori) da quanto effettivamente dovuto.
La Circolare 18/E ha espresso il seguente orientamento: è opportuno che l’Agenzia delle Entrate abbandoni i contenziosi con i cittadini in materia di accertamenti IVA, quando l’unico elemento negativo è dato dal fatto che il corrispettivo è più basso di quanto avrebbe dovuto essere dichiarato.
In sostanza, non si può più agire in sede di accertamento IVA “soltanto” perchè quanto dichiarato è difforme da quanto dovuto; anche al fine di snellire il carico di lavoro, gli Uffici competenti sono stati “invitati” a rivedere i contenziosi in corso ed a proseguire solo in quelli nei quali la cosiddetta “infedeltà del corrispettivo dichiarato” sia realmente grave e supportata da più elementi, quali ad esempio:
- se il mutuo stipulato per l’acquisto è di una somma superiore al prezzo di vendita:
- se il prezzo indicato è nettamente inferiore a quello effettivo come risulta da indagini finanziarie;
- se il prezzo indicato è nettamente inferiore a quello praticato per lo stesso immobile in precedenti atti di vendita.
Nelle ipotesi “meno gravi”, la Circolare detta invita gli Uffici a conciliare o ad abbandonare la lite.
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