Rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero

I cittadini italiani possono chiedere il rimborso rimborso dell’IVA assolta in uno stato estero ma appartenente all’Unione Europea con maggiore facilità burocratica ed in tempi più rapidi: è quanto ha stabilito il nostro Governo con il Decreto Legislativo numero 18 dell’11.02.2010 (attuativo della Direttiva CE 2008/9).

In primo luogo, il contribuente dovrà interagire, per ottenere il rimborso, direttamente con la nostra Agenzia delle Entrate, senza dover in alcun modo contattare le Amministrazioni dello Stato Estero; la domanda di rimborso viene presentata in via telematica (e non più in forma cartacea) alla Agenzia delle Entrate che, nel tempo massimo di 15 giorni, deve esaminarla e – verificata la sussistenza di tutti i requisiti – inoltrarla allo Stato Estero.

La pratica dovrà essere lavorata, complessivamente, nel termine massimo di quattro mesi; indi, l’Agenzia delle Entrate, ottenute le necessarie risposte dallo Stato Estero interpellato, comunicherà al contribuente la decisione inerente la domanda di rimborso; in caso di accoglimento della domanda, entro 10 giorni dalla data della comunicazione detta, deve avvenire l’erogazione effettiva del rimborso.

Le novità non riguardano i rapporti con la Svizzera, la Norvegia ed Israele che, in materia, continueranno ad essere disciplinati da specifici accordi siglati con l’Italia.

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