Quando una società produttrice o importatrice di autoveicoli cede a terzi crediti maturati verso il Fisco, la società che acquista il credito può utilizzarlo per effettuare una compensazione con i propri debiti nei confronti del Fisco stesso: è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione numero 15/E del 05.03.2010.
A seguito di un interpello presentato da una Azienda produttrice di autovetture, che chiedeva lumi in merito alla possibilità di cedere i crediti di imposta derivanti dagli incentivi alla rottamazione, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che il credito maturato nei confronti dell’Erario segue, nelle sue vicende, le ordinarie regole dettate dal diritto civile e pertanto può essere trasferito a terzi.
La cessione deve risultare da atto scritto con data certa e deve contenere l’indicazione del credito di imposta ceduta, il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare nel modello F24 ed il periodo di imposta in cui il credito si è maturato.
Per l’atto di cessione non è obbligatoria la registrazione; nel caso in cui per un accordo tra le parti si procedesse ugualmente alla registrazione, l’imposta di registro è applicata in misura fissa.