Il lavoratore che perde il posto di lavoro a causa di licenziamento senza giusta causa e transige la controversia con il datore di lavoro, vede sottoposta a tassazione la somma ottenuta a titolo di risarcimento.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1349 del 25 gennaio 2010, così confermando un principio già più volte espresso in passato.
In sostanza, le somme di danaro versate dal datore di lavoro e percepite dal lavoratore quale risarcimento del danno subito per ingiustificato licenziamento, i compensi percepiti a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ed in genere qualunque compenso in danaro versato dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, rientrano nella categoria dei “redditi da lavoro dipendente“, come tali assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del TUIR.
Spetta, dunque, al lavoratore – contribuente, per sfuggire alla tassazione, dimostrare che l’indennità ricevuta non è in alcun modo connessa e dipendente dal rapporto di lavoro, ma dipendente da altre causali.
Sono in ogni caso escluse da tassazione, sia pure connesse al rapporto lavorativo, le indennità percepite dagli eredi a seguito di invalidità permanente o di morte del lavoratore.
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