Detrazione 55%
Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.
Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.
Trattasi di un orientamento più che univoco: anche il Ministero per lo Sviluppo Economico ha, infatti, confermato il cosiddetto “divieto di cumulo”, motivandolo con la considerazione che la detrazione del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica è uno degli strumenti messi in atto dal nostro Governo per la incentivazione dell’efficienza energetica e quindi non può cumularsi con altri incentivi messi a disposizione da altri Enti per la stessa causale.
Spetta dunque al contribuente, valutato il singolo caso concreto, stabilire da dove scaturisca il maggiore vantaggio: dallo sconto fiscale del 55% o dall’incentivo messo a disposizione dalla Comunità Europea o da un ente territoriale.
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