Parte lo “splitting” anche in italia?
Come è noto, sono al vaglio del Ministero del Tesoro le tipologie di agevolazioni alle famiglie da collocarsi all’interno della riforma fiscale, fra le quali, appunto, il cosiddetto “splitting”.
Trattasi di un modello fiscale in uso in Germania la cui principale caratteristica è data dal fatto che i redditi dei coniugi vengono sommati e considerati un “blocco unico” al fine di applicare (realizzando così il vantaggio fiscale) un’unica tassazione.
Lo splitting si articola in diverse tipologie, qui riassunte sinteticamente:
- lo splitting con opzione, secondo il quale – senza bisogno che i contribuenti ne facciano richiesta – una coppia di coniugi costituisce un’unica unità economica, i loro singoli redditi vengono cumulati ma sono tassati alla aliquota applicabile alla giusta metà del reddito complessivo; anche le coppie di fatto possono accedere a questo tipo di tassazione, ma previa presentazione di apposita richiesta;
- lo splitting per famiglie assoggetta invece all’imposizione fiscale, in prima battuta, tutti i contribuenti, singolarmente considerati, a carico dei quali va dunque applicata una tassazione individuale, ma possono fare richiesta di accedere al modello splitting (e quindi al cumulo dei redditi), i coniugi aventi figli minori o le coppie di fatto aventi figli minori.
Si ricorda che, oltre allo splitting, sono al vaglio del Ministero del Tesoro, sia la possibile introduzione all’interno della riforma di agevolazioni fiscali alle famiglie già utilizzate in passato nel nostro Paese, come:
- gli assegni familiari od i cosiddetti bonus da elargire in caso di redditi bassissimi e connessi ad eventi particolari, quali la nascita di un figlio.
- l’introduzione di aiuti di tipo nuovo, rispetto alla storia fiscale del nostro Paese, quali appunto oltre allo splitting, il cosiddetto “quoziente familiare”, nel quale l’aliquota di tassazione si basa sul numero dei componenti il nucleo familiare.