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Scudo Fiscale ai blocchi di partenza

scudo fiscale modello

E’ partito ieri il nuovo Scudo Fiscale, per l’esattezza questa è la terza edizione.

Da ieri infatti fino al 15.04.2010 sarà possibile rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dallo Stato italiano.

Sul sito  dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello da utilizzare per l’adesione, «dichiarazione riservata delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione».

Si attende per oggi una circolare con dettagli e procedure anche se hanno dichiarato dall’Agenzia delle Entrate che sarà provvisoria e quindi verrà sicuramente  integrata e arricchita.

Appare scontato che i primi giorni saranno di sicuro molto soft, per lo più verranno utilizzati dai soggetti interessati a studiare le norme e a valutare la convenienza all’adesione.

Aliquota confermata al 5% dei capitali rientrati ed il modello dovrà essere consegnato all’intermediario che è incaricato della regolarizzazione.

Chi può aderire

Potranno avvalersi dello scudo persone fisiche, enti non commerciali, società semplici che detengono all’estero attività finanziarie o patrimoniali da una data non successiva al 31.12.2008.

La possibilità di semplice regolarizzazione, senza effettivo rimpatrio dei capitali, riguarda Paesi dell’Ue o quelli dello Spazio economico europeo con cui esista un accordo per lo scambio di informazioni.

Quanto si paga

Si presume che i capitali o le altre attività detenuti all’estero abbiano un rendimento del 2% all’anno, per un periodo comunque fissato in cinque anni. Su questo rendimento viene stabilito un prelievo del 50%, dunque di fatto dell’1 per cento del capitale per ciascun anno, dato ceh  la permanenza all’estero è presunta per cinque anni, indipendentemente dai tempi effettivi, l’imposta è fissata al 5%.

Quali sono i vantaggi

Chi aderisce allo scudo si mette al riparo da accertamenti tributari e contributivi relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

Non c’è sanatoria degli eventuali reati commessi, salvo quello di omessa o infedele dichiarazione.

L’adesione allo scudo non potrà essere usata a sfavore del contribuente in sede giudiziaria o amministrativa: cioè da sola non potrà aggravare la sua posizione in un procedimento.

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