L’Agenzia delle Entrate conla circolare 39/E del 22.07.2009 è tornata sul tema delle deduzioni IRAP per ribadire il concetto di separazione del tributo IRAP dall’IRES.
Il tema era stato già trattato dalla circolare 36/E del 16.07.2009 e viene qui riconfermato che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 50, della legge 244/2007) hanno reso indipendente l’imposta regionale sulle attività produttive dall’imposta sul reddito, IRAP VS IRES.
In parole semplici la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.
Per quanto riguarda il concetto di deducibilità dei componenti negativi bisogna tenere presente sempre che gli stessi devono essere caratterizzati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.
Cioè se un costo sostenuto dall’azienda non attiene all’attività dell’impresa ma alla sfera personale dei soci o dell’amministratore questo non può essere dedotto solo per il fatto che civilisticamente è stato imputato al conto economico.
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