Come noto è stato ridefinita con il D.lg. 81/2008, cosi detto Testo unico sulla sicurezza, la figura denominata ” Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)“.
Il datore di lavoro devo ogni anno entro il 31 marzo comunicare all’INAIL chi è eletto dai lavoratori come rappresentante RLS, in caso di omissione della comunicazione è prevista un’ammenda di € 500,00.
Solo per il 2009 il termine della comunicazione all’INAIL è stato prorogato in un primo tempo fino al 16.05.09, ora è stato ulteriormente spostato al 16.08.09.
I dati richiesti sono:
- una breve sezione anagrafica dell’azienda e in merito al RLS il nominativo,
- il codice fiscale e la data di inizio incarico;
- la procedura attribuisce all’utente la possibilità di poter produrre modifiche a quanto inviato entro 5 giorni dall’invio stesso.
I dati si riferiscono sempre al 31 Dicembre dell’anno passato.
La comunicazione è essenzialmente basata su una procedura on-line ma è prevista anche una comunicazione via fax (al numero 800.657.657) E’ possibile richiedere l’apposito modello alle sedi INAIL o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale dell’ente infortuni.
Fonte INAIL
la figura cui fai riferimento non è affatto nuova, ma era già prevista dal D. lgs. 626/94.
inoltre non è RESPONSABILE, MA RAPPRESENTANTE.
le due parole hanno un peso ben diverso.
invatti vedrai che nell’articolo si parla di rappresentante, giusto la figura infatti è stata ridefinita