Parlando di rivalutazione di Immobili ci si è posti il problema se si poteva evitare di rivalutare l’area di terreno di competenza dell’immobile.
A tale problematica ha risposto l’Agnzia delle Entrate che con la circolare numero 22/E del 06.05.2009, ha chiarito che il contribuente può rivalutare anche il solo fabbricato, senza prendere in considerazione l’area, ovvero la sola area edificata o pertinenziale.
Questo perche l’area dà luogo ad una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato e quindi il contribuente può decidere di rivalutare la sola area o il solo fabbricato così come tutti e due.
Fonte Agenzia Entrate
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