Negli ultimi tempi Equitalia Gerit, la società che principalmente si occupa della riscossione dei tributi non pagati, sta con molta frequenza inviando avvisi per il mancato pagamento di tributi emessi a ruolo.
Oltre agli avvisi la maggior parte delle volte, a garanzia del credito vantato da Equitalia nei confronti del contribuente “moroso” viene emessa anche un ipoteca.
Ma le cose sono cambiate alla luce della sentenza n. 138 del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ha stabilito che Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del debitore a garanzia del proprio crediti soltanto se questo è superiore a 8.000 euro.
La sentenza è stata motivata cosi:
l’iscrizione ipotecaria è un provvedimento finalizzato alla garanzia del credito nel caso di mancato pagamento spontaneo ed è consentita soltanto quando il credito supera gli 8.000 euro e il valore dell’immobile da espropriare non è inferiore a tale somma. Lo speciale limite all’ammissibilità dell’ipoteca scaturisce dal divieto, imposto dall’art. 76 del DPR 602/73, di procedere all’esecuzione immobiliare quando l’ammontare complessivo del credito o il valore del bene da espropriare non superano gli 8mila euro. Ne consegue che l’iscrizione dell’ipoteca, strumentale all’esecuzione forzata immobiliare, quando questa è inibita non può, a sua volta, non essere preclusa.
Fonte Sole24Ore
5 thoughts on “Ipoteca solo su debiti superiori a 8.000 euro”