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Per il praticante non si paga l’IRAP

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Torniamo oggi sul tema del pagamento dellIRAP da parte di professionisti ed in particolae di quelli che si avvalgono solo ed esclusivamente di un praticante.

Questo perche con la sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009 del 14.04.2009 la Cassazione si è espressa in merito sentenziando che l’avvocato che usufruisce della collaborazione di un praticante non è soggetto ad IRAP.

La tesi della Cassazione verte parte dalla considerazione che l’attività che svolge il praticante non può e non deve essere considerata in grado di produrre reddito in modo autonomo (requisito necessario per l’assoggettabilità del reddito di lavoro autonomo ad irap), posto che l’attività del medesimo è volta allo svolgimento di un iter professionale di apprendimento.

Questo perchè l’attività di un praticante è solo di collaborazione al professionista e non può svolgerla in maniera autonoma.

Fonte Cassazione

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