In molti avevano sollevato delle perplessità circa alcune detrazioni ed in particolare su come poterne usufruire in sede di dichiarazione dei redditi, ebbene l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del 730/2009 e ne ha chiariti alcuni con la circolare n. 18/E.
I punti trattati sono :
- Spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali.
- Contributi previdenza complementare.
- Canoni di locazione studenti fuori sede.
- Famigliari a carico residenti all’estero.
- Corsi di formazione per docenti.
Sul primo punto ricordiamo che già ne abbiamo parlato ieri qui.
Relativamente agli altri punti l’Agenzia ha chiarito che:
- per i contributi previdenza complementare: il contribuente deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente;
- per le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede: il beneficio fiscale non può essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero;
- per gli altri familiari a carico residenti all’estero: il mantenimento può essere dimostrato dalla documentazione bancaria attestante il trasferimento di assegni;
- per i corsi di autoaggiornamento per la formazione dei docenti: vi rientrano le spese relative a beni e servizi che secondo l’accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente.
Fonte Agenzia Entrate
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