L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/E ha chiarito la procedura da adottare in caso di riconoscimento, da parte degli istituti finanziari, dello sconto sui mutui alla clientela per le parte eccedente il 4% di interessi a tasso variabile.
Tale sconto infatti potrà essere recuperato dall’istituto finanziario con F24 utilizzando il neo istituito codice tributo 6811 per le compensazioni, denominato: “credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato – art. 2, comma 3, Dl 185/2008“.
Ricordiamo che a tale sconto viene riconosciuto a tutti icoloro che hanno sottoscritto entro il 31.10.2008 un mutuo a tasso variabile per l’acquisto di un immobile adibito a prima casa e sono presenti nell’anagrafe tributaria.
Per coloro invece che non sono presenti ma rispondono alle stesse caratteristiche, possono presentare una autocertificazione finalizzata ad attestare il possesso dei relativi requisiti.
Lo sconto puo essere utilizzato anche da chi ha sottoscritto un mutuo a tasso misto.
Fonte Agenzia Entrate
molto interessante.
io ho un mutuo variabile a rata costante.
potrei fruirne anch’io di questa risoluzione?