L‘INPS con una nota del 25.02.2009 ha chiarito le novità in tema di cumulo tra Pensioni e Redditi entrate in vigore con la legge n. 133 del 06.08.2008.
La novità consiste essenzialmente nell’abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996).
Per evitare facili fraintendimenti riporto letteralmente quanto pubblicato dall‘INPS circa il sistema retributivo e contributivo:
Sistema retributivo:
Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione che decorre dal 1° gennaio 2009.
Sistema contributivo:
Sono totalmente cumulabili le pensioni calcolate con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e con l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo (dal 1° gennaio, 58 anni per i lavoratori dipendenti e 59 per gli autonomi) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa o a carico della gestione separata.
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo pari o superiore a 60 anni se donna.
Restano delle esclusioni al nuovo sistema di cumulo delle pensioni e riguardano :
- per i titolari di pensione ai superstiti
- per i titolari di assegno di invalidità
- per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente;
- per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Fonte INPS
Salve,gradirei la seguente informazione. dal Gennaio 2006 ho maturato diritto alla pensione con 57 anni età e 37 anni e sette mesi di contribuzione, dopo di ciò ho usufruito del bonus per due anni avendo mantenuto il rapporto di lavoro, finiti i due anni bonus continuando ancora il rapporto di lavoro sono riniziati i versamenti contributivi, ma non sto percependo pensione perchè esisteva il cumulo e avrei dovuto ripagare quanto versato dall’INPS, adesso con la nuova legge (133) cosa posso fare presentare il fine rapporto all’INPS e iniziare e così a percepire la pensione e poi nel caso riinizare il rapporto di lavoro versando ancora altri contributi?? il mio attuale rapporto e in Africa con mansioni Quadro.
Ringrazio e porgo distinti saluti