L’Agenzia delle entrate è tornata sul tema dell’IRAP e precisamente della possibilità di ravvedere gli omessi versamenti del tributo regionale.
La questione è iniziata alcuni anni fa con 2 provvedimenti (articolo 1 del decreto legge 106/2005 e articolo 1 del decreto legge n. 206/2006) che era stato sospeso in relazione al saldo 2004, acconto e saldo 2005 e acconto e saldo 2006.
Adesso con la risoluzione 43/E del 17.02.2009 è stato reistituito, a partire dal periodo d’imposta 2007, il ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti IRAP.
L’Agenzia delle Entrate spiega che:
L’istituto consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l’irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).
La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.
Fonte Agenzia Entrate
ma il secondo acconto irap non versato a novembre oggi e’ ravvedibile ?
grazie
m.d.
per il ravvedimento del II° acconto per il 2008 hai tempo fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, cioè settembre 2009