L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 30/E del 01 febbraio 2008 ha sciolto un dubbio circa la vendita di un garage di pertinenza prima casa entro i 5 anni dalla data di acquisto e relativo ri-acquisto di un altro garage sempre di pertinenza prima casa.
Nel caso in questione, la vendita dell’immobile agevolato, garage, non è seguita dall’acquisto di un’abitazione principale ma di un’altra pertinenza, un altro garage, comportando la perdita del regime di favore.
Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d’imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici “prima casa” (articolo 7, comma 1, legge 448/1998).