Vendere e Ri-comprare un box non da diritto al credito di imposta

legno_box_auto_dscf2949.jpg



L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 30/E del 01 febbraio 2008 ha sciolto un dubbio circa la vendita di un garage di pertinenza prima casa entro i 5 anni dalla data di acquisto e relativo ri-acquisto di un altro garage sempre di pertinenza prima casa.
Nel caso in questione, la vendita dell’immobile agevolato, garage, non è seguita dall’acquisto di un’abitazione principale ma di un’altra pertinenza, un altro garage, comportando la perdita del regime di favore.

Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d’imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici “prima casa” (articolo 7, comma 1, legge 448/1998).

Spostato il termine per la stampa delle scritture contabili



Se i registri contabili sono tenuti con sistemi meccanografici, la stampa su carta è considerata regolare se la stampa viene effettuata entro il termine massimo di presentazione delle dichiarazioni annuali.

Il comma 161, art. 1, della Finanziaria 2008 ha spostato tale termine prorogandolo di tre mesi ovvero la stampa è considerata regolare se effettuata entro i tre mesi successivi alla presentazione delle dichiarazioni annuali.

Aggiornamento rendite catastali immobili: Tempo fino al 31.03.2008

laurentino-fonte-ostiense-case-ater-iacp-028_jpg.jpg



Il Comune di Roma, come altri comuni, ha deciso di aggiornare le rendite catastali anche aifini della regolarizzazione delle contribuzioni ICI con il recupero delle annualità dovute per il classamento tardivo degli immobi.

Importante chiarire che le variazioni di rendita tengono conto sia delle migliorie apportate al fabbricato, riqualificazione parti comuni, ascenzori e impianti termici, sia degli interventi nei singoli appartamenti.

Il Comune di Roma provvederà ad inviare un avviso bonario personalizzato che suggerirà al proprietario dell’immobile di categoria A/3 (economica) A/4 8 popolare) A/5 (ultrapopolare) di aggiornare, di propria iniziativa , la classificazione catastale dell’immobile.

Solidarietà IVA ora anche sugli immobili



La Finanziaria 2008, oltre ai classici casi di SOLIDARIETA’ IVA , ne ha previsto uno nuovo: GLI IMMOBILI

  1. La SOLIDARIETA’ IVA è il caso in cui l’acquirente di un bene è solidalmente responsabile per l’omesso versamento IVA laddove il prezzo dichiarato è inferiore al valore normale.

Tale modifica interessa l’art. 60 bis del DPR 633/1972 e comporta l’aggiunta del comma 3 bis.
Il principio di SOLIDARIETA’ IVA viene così esteso all’acquirente di un bene immobile qualora vi sia differenza tra il prezzo di acquisto dell’immobile dichiarato nell’atto o in fattura ed il prezzo effettivo.

La particolarità della solidarietà è che opera anche nel caso in cui l’acquirente sia un privato.

Lavoratori domestici gli importi del 2008


collaboratoridomestici.JPG

L’inps, con una nota del 01.02.2008, ha reso noto i nuovi importi per i contributi dei lavoratori domestici.

Tali importi entrano in funzione dal 01.01.2008 e valgono per tutto l’anno in corso. Riporto di seguito i dati dell’inps:

Sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio 2008.
Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,95 €: 1,29 € (di cui 0,31 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,95 € e fino a 8,48 €: 1,46 € (0,35 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,48 €: 1,78 € (0,43 € a carico del lavoratore).

Contratti di inserimento per le donne: recupero agevolazioni



Riporto una circolare dell’INPS la n. 10 del 28.01.2008 che trattdei contratti di inserimento per le donne.

La circolare dice:

  • L’Istituto previdenziale fornisce nuove indicazioni operative per il “recupero”delle agevolazioni spettanti alle aziende a seguito di assunzioni operate nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici con contratto di inserimento, nonché le istruzioni per la “regolarizzazione” ad opera di imprese che hanno assunto (sempre nel 2007) lavoratrici residenti nella Regione Lazio.
    Tali indicazioni dovranno essere applicate, a detta dell’Istituto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare senza l’aggravio di oneri accessori (16 aprile 2008).

ICI superdetrazione già da Giugno


mutuo-casa.jpg

I contribuenti potranno usufruire della nuova detrazione ICI aggiuntiva già dai versamenti che si effettueranno il 16 giugno.

Inoltre la nuova detrazione si somma a quella prevista per legge o a quella deliberata dal Comune, portando il beneficio totale per l’unità immobiliare e le pertinenze nel limite di 200 euro.

Lo sconto si applica anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi assegnati dagli Iacp.

Per rinfrescare le idee ricordo che coloro che abitano nella casa di proprietà, già beneficiano di una riduzione dell’ ICI di almeno 103,29 euro. Ogni Comune può innalzare tale riduzione fino a 259,23 euro. La Legge Finanziaria 2008 introduce un’ ulteriore riduzione dell’ ICI, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile e fino ad un massimo di 200 euro, per coloro il cui reddito individuale lordo annuo non supera i 50.000 euro. Lo sconto massimo potrà arrivare fino a 303,29 euro.

Contribuenti minimi l’Agenzia delle Entrate vi sta contattando



L’Agenzia delle Entrate infatti sta per inviare circa 500 mila lettere informative a tutti i possibili contribuenti che potrebbero rientrare nel nuovo Regime fiscale dei Contribuenti Minimi.

Questa campagna informativa è finalizzata sia per “convincere” i contribuenti a scegliere il nuovo regime sia per “smontare” le critiche che sono state rivolte verso il nuovo Regime dei Minimi ch elo definiscono un regime poco vantaggioso.

Trasporto pubblico: Detrazioni


busotto2.jpg

Gli abbonamenti al trasporto locale, regionale e interregionale si potranno detrarre nella misura del 19% dall’IRPEF per un amssimo di € 250.

Questo è quanto è stato stabilito nella Finanziaria 2008 , Art. 1 comma 309 legge 244/2007, dando quindi la possibilita di potersi detrarre massimo 47,50 euro.

Cellulari: Iva detraibile


Tra le tante modifiche che ha introdotto la Finanziaria 2008, positive e negative, ce ne è una che a mio avviso è utilissima.

wapedia_80.jpg

Infatti e stata abrogata la lettera g dell’art. 19 bis1 del decreto IVA cioè la norma che prevedeva la detrazione dell’iva al 50% sulla telefonia mobile, cellulari. A partire, quindi , dal 01 Gennaio 2008 sarà possibile detrarre piu del 50% dell’IVA sui cellulari.

Bollo auto: Ultimo giorno per non pagare interessi e mora


aci.png

Se il vostro bollo auto scadeva il 31 dicembre 2007 oggi è l’ultimo giorno per non pagere sia interessi che mora.

Quindi correte in banca, alla posta o ad uno sportello ACI per pagare il Bollo che come l’anno passato si calcola in base ai Kilowat o ai cavalli del veicolo.

Le tariffe sono:

  • In Abruzzo Calabria e Toscana da € 3,30 per KW per gli “EURO 0” a € 2,84 per KW per gli “EURO 4 o 5”;
  • In tutte le altre Regioni da € 3,00 per KW per gli “EURO 0” a € 2,58 per KW per gli “EURO 4 o 5”;

Le società IRES non potranno piu dedurre le perdite di SNC



La legge Finanziaria 2008, ha previsto che le perdite attribuite per trasparenza a soggetti IRES che detengono partecipazioni in società di persone, S.n.c o S.a.s., possono essere utilizzate solo per abbattere gli utili attribuiti per trasparenza dalla società partecipata nei 5 anni di imposta successivi a quello che ha portato il risultato negativo.

La nuova regola, che partirà dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, cioè i soggetti con esercizio solare dal periodo 2008, è stata introdotta per arginare la possibilità, da parte dei soggetti IRES, di eludere il limite, introdotto con la Legge Finanziaria 2008, alla deducibilità degli interessi passivi.

Il limite è del 30% del Reddito Operativo Lordo (Rol).

IRAP nuova base imponibile



La Finanziaria 2008 all’ART 1 commi 50-52 ha introdotto significative modifiche in ambito IRAP.

Nello specifico ha modificato il metodo di determinazione del valore della produzione delle società di capitali e gli enti non commerciali, delle società di persone e delle imprese individuali, delle banche e degli altri enti e società finanziarie, delle imprese di assicurazione e delle persone fisiche o società esercenti arti e professioni.

La base imponibile su cui calcolare l’IRAP è variata in modo differente a seconda che si tratti di società di capitali o societa di persone.

Si riporta delle parti del nota dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento alle imprese industriali e commerciali viene novellata la disciplina fiscale previgente, confermando tuttavia:

da un lato, il metodo analitico di determinazione del valore della produzione consistente nell’operare la differenza tra componenti positivi del valore della produzione e i costi della produzione dall’altro l’indeducibilità delle spese per il personale dipendente, delle svalutazioni e degli accantonamenti (per quanto, questi ultimi, fossero ammessi in deduzione in limitati casi dalla circolare 148/2000).
In base alla nuova formulazione, la base imponibile Irap delle imprese industriali e commerciali è data dalla differenza tra i seguenti componenti positivi e negativi del conto economico.