La targa affissa fuori dallo studio di un avvocato, di un dentista, di un commercialista, obbliga il titolare a pagare l’imposta di pubblicità?
La questione è discussa da molto tempo, ma in mancanza di una legge chiara, le sentenze della magistratura e le circolari dell’Agenzia delle Entrate si incrociano e si scontrano.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 22572/2008) ha aggiunto un nuovo tassello alla tormentata questione, stabilendo che la targa dello studio è soggetta all’imposta quando la sua superficie supera i 300 centimetri quadrati (all’incirca, le dimensioni di un foglio A4); la Suprema Corte ha quindi dato torto ad un avvocato che riteneva di poter fruire a propria volta dell’esenzione che una circolare dell’Agenzia delle Entrate nel 2002 aveva riconosciuto come soglia per l’esenzione i 500 centimetri quadrati.
Ma la Cassazione ha ritenuto che quella più ampia fascia di esenzione valesse solo per le associazioni non riconosciute e altri enti no-profit.
Una brutta notizia, quindi, per i professionisti, che si trovano ora a dover pagare un’imposta di più, a meno di non rinunciare ad esporre la propria targa fuori dallo studio professionale oppure di sceglierla di dimensioni molto ridotte.
La stessa sentenza, per di più, ha stabilito che anche esporre la targa nel cortile condominiale e non direttamente sulla strada non esonera dal pagamento dell’imposta perché è ugualmente da ritenersi come esposta al pubblico.
Fonte Italia Oggi
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