La risoluzione 310 emanata dall’Agenzia delle Entrate il 21.07.08 ha offerto gli indispensabili chiarimenti sulla portata della norma introdotta col D.L. 223/2006 e riguardante la rilevanza nel reddito di lavoro autonomo delle plusvalenze e minusvalenze nella cessione di immobilizzazioni da parte dei lavoratori autonomi.
Fino ad un paio di anni, infatti, le plusvalenze e le minusvalenze (in parole povere: la differenza, rispettivamente positiva o negativa, fra il corrispettivo della cessione e la parte del costo originario non ancora ammortizzata) non avevano alcun rilievo nella determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, e questo creava una notevole disparità di trattamento rispetto agli imprenditori.
Le modifiche introdotte col D.L. 223/2006 hanno colmato questa differenza, stabilendo che le plusvalenze e le minusvalenze entrano a pieno titolo nel reddito degli autonomi; rimanevano tuttavia molti dubbi sulle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Finalmente, di fronte alla domanda esplicita di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari: le plusvalenze e le minusvalenze costituiscono parte del reddito dei lavoratori autonomi solo se derivano dalla cessione di immobilizzazioni acquistate dopo l’entrata in vigore del decreto citato (4 luglio 2006).
Per tutti i beni strumentali acquistati in precedenza, invece, valgono ancora le regole precedenti: quindi, indipendentemente dalla data della cessione, per questi beni le eventuali plusvalenze e minusvalenze non hanno alcuna rilevanza.
Fonte Agenzia Entrate