Nella recente manovra economica, DL 112/2008, entrata definitivamente in vigore il 5 agosto, ha ricevuto una scarsa attenzione una norma piuttosto interessante in materia di incentivazione fiscale al cosiddetto “incentivo allo start-up”.
La norma, dai presupposti in verità piuttosto contorti, stabilisce la totale esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni detenute da almeno 3 anni in società commerciali (Società di Persone e Società di Capitali) che hanno iniziato la loro attività da meno di sette.
L’esenzione, tuttavia, vale solo se tale plusvalenza è reinvestita entro due anni nella sottoscrizione o nell’acquisto di quote in un’altra società commerciale ancora in fase di costituzione oppure già operante ma da meno di 3 anni, e purché quest’ultima operi nel medesimo settore della precedente.
L’importo esente da imposta non può superare il quintuplo delle spese in immobilizzazioni sostenuti dalla società nei precedenti 5 anni. Si incentiva, in parole povere, l’azione di coloro che scommettono su imprese ancora da costituire o che muovono i primi passi.
Su alcuni aspetti tecnici, tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Si immagini, ad esempio, un soggetto che realizza una plusvalenza nel 2008: è tutto da chiarire se essa sia imponibile all’interno di UNICO2009 ed eventualmente generatrice di un credito qualora si verifichi in seguito il presupposto dell’esenzione, oppure se la sua tassazione è destinata a rimanere in un limbo in attesa di conoscere se nei 2 anni successivi avverrà il reinvestimento.
Fonte Agenzia Entrate
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