A poco più di una settimana dall’introduzione della “Manovra d’Estate” (Decreto Legg 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/07 sull’antiriciclaggio c’è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti.
Già il 30 giugno ci eravamo occupati della novità, leggi post, riassumendo in linee generali le novità sui cambiamenti dei vincoli di assegni e contanti.
Ma vediamo nel particolare cosa ha portato di nuovo questo decreto legge 112/08 in tema di assegni e contanti:
- Contanti
I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto € 12.500, prima il limite era € 5.000.
I trasferimenti per importi pari o superiori a € 12.500 possono essere comunque fatti tramite banche o Poste - Assegni trasferibili
Sono ammessi per pagamenti sotto € 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di € 1,5 euro per ogni Assegno.
Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”. - Assegni non trasferibili
Sono ammessi per qualsiasi , l’unico vincolo è l’esattezza del beneficiario. - Libretti al portatore
Anche qui il limite è stato portato da € 5.000 ad € 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per sistemarli.
Quindi in linea di massima è stato alzato il precedente limite di € 5.000 a € 12.500 per assegni e contanti.
Fonte Sole 24 Ore
5 thoughts on “Assegni e contanti: Ci vuole chiarezza”