E’ ufficiale, il Consiglio dei Ministri di ieri, 21.05.2008, ha stabilito l’abolizione dell’ICI sulle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, box cantine e posti auto.
Rimarrà invece sulle abitazioni principali ritnute di lusso cioè per categoria di immobili A/1 A/8 e A/9, ville e immobili di lusso etc..
L’operazione costerà alle casse dello stato 2.5 miliardi di euro e saranno finanziati, si legge nella nota del Consiglio dei Ministri, interamente con il taglio della spesa.
La particolarità di questa abolizione è l’entrata in vigore in corsa, cioè gia da giugno i proprietari di abitazioni principali non dovranno pagare l’acconto ICI 2008 che scade , per tutti i non aventi diritto all’abolizione, il 16.06.2008.
Non è corretto dire che l’ICI è stata abolita per l’abitazione
principale, bensì per la prima casa, il che è diverso : io sono
proprietario di una casa, acquistata come prima casa, nella
quale non vivo (quindo non è abitazione principale).
Sbaglio?
giusta osservazione
la definizione esatta è
PRIMA CASA & ABITAZIONE PRINCIPALE
Per il fisco, per prima casa si intende posseduta in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non ci si vive.
La prima casa gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari (di registro, iva, ipotecarie e catastali).
L’abitazione principale, invece, è la casa in cui ci si vive, cioè la dimora abituale del contribuente e/o dei suoi familiari.
L’abitazione principale gode delle agevolazioni ai fini della imposta I.C.I. e sui redditi
quindi abolita sull’abitazione principale e non sulla prima casa
No no…è stata abolita sulla PRIMA CASA, che sia abitazione principale o no.
Se la tua abitazione principale non è la tua prima casa, continui a pagarla
(usufruendo ovviamente dello sconto per abitazione principale).
La frase “L’abitazione principale gode delle agevolazioni ai fini della imposta
I.C.I. e sui redditi” non c’entra con l’abolizione dell’ICI di cui parliamo.
meglio!!!!!
Mi devo correggere…l’ICI è stata abolita effettivamente
per le abitazioni principali. Si intende quindi, in questo caso,
“prima casa” nel senso di “casa nella quale si abita abitualmente”;
non quindi “prima casa” ai fini dell’acquisto con agevolazioni
fiscali.
infatti !!!!!