La Finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre, dall’unico 2008, i canoni di affitto relativi all’abitazione principale anche se il contratto è stato stipulato precedentemente.
L’ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.200/E del 16 maggio 2008 dopo che un CAF aveva chiesto chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.
In particolare il CAF chiedeva se rientravano nel BONUS i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 431/1998,
Il parere positivo dell’Agenzia delle Entrate è arrivato a chiarimento dele novità introdotte dalla nuova Finanziaria 2008 L. 244/2007:
- beneficio /non più riservato ai soli titolari di contratti “convenzionati”,
- bonus per i giovani tra i 20 e i 30 anni che lasciano la casa dei genitori,
- “assegno” pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza se lo sconto supera l’imposta lorda – spiegano per quali ragioni il diritto a usufruire della detrazione non decade in nessuno dei quattro casi prospettati.
Fonte Agenzia Entrate
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