Con la Risoluzione n.169/E del 22.04.2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta ottenuti a seguito della rottamazione di veicoli inquinanti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 utilizzando 4 nuovi codici tributo a seconda dell’utilizzatore del credito.
Nello specifico i codici sono:
- 6800, per il centro autorizzato che anticipa il contributo su veicoli immatricolati entro il 1998;
- 6801 al venditore per i 300 € anticipati a chi compra un motociclo euro 3, sostituendo un euro 0;
- 6802 per centri che rottamano o imprese costruttrici/ importatrici del veicolo nuovo che rimborsano l’importo del contributo;
- 6803 ai centri che rottamano o per le stesse imprese che rimborsano al venditore il contributo per chi acquista autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri eccetera.
Fonte Agenzia Entrate
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