E’ stato approvato il 02.04.2008 un decreto che porta alcune significanti modifiche alla tassazione dei dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.
Infatti tale decreto riporta quota tassabile il 49,72% ma solo per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate ma solo se sussistone dei requisiti, tipo le partecipazioni devo essere in società IRES e i dividendi devono essere percepiti da persone fisiche che non siano imprenditori.
Cioè verrà tassato solo il 49.72% del dividendo percepito con aliquota di competenza.
Ma quali sono le partecipazioni qualificate?
Come previsto al comma 1, dell’art. 67, D.P.R. n. 917/1986, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che:
- superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati);
- superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti IRES);
- superano il 25% del patrimonio (per società di persone).
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