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ICI detrazione 1.33

Riporto un articolo del Sole 24 Ore con le spiegazioni di come applicare la nuova detrazione del 1,33 sul’abitazione principale.

Le informazioni sono molto importanti e consiglio un’attenta lettura per poter applicare al meglio la detrazione.

Dal Sole 24 Ore:

L’ulteriore detrazione Ici dell’1,33 per mille, prevista dalla Finanzairia 2008, va calcolata sull’unità immobiliare e le pertinenze e deve essere rapportata non alle quote di possesso, ma alla destinazione ad abitazione principale. L’unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell’ulteriore detrazione in proporzione alla quota di possesso. A condizione, però, che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale. L’ulteriore detrazione, inoltre, si cumula con le riduzioni d’imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che ha fornito il ministero dell’Economia, dipartimento delle Finanze (direzione federalismo fiscale), con la risoluzione 11 di ieri.

Le regole
Per determinare la somma su cui va calcolato l’1,33 per mille occorre fare riferimento solo al valore catastale di abitazione e pertinenze. Il Dipartimento ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alla «base imponibile di cui all’articolo 5» del Dlgs 504/92, non è possibile estendere l’ulteriore detrazione ad altri immobili. Il contribuente non può utilizzare neppure l’eventuale eccedenza per il pagamento dell’imposta su altri immobili, né può chiedere il rimborso. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni sia superiore all’imposta dovuta, il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento. Se invece l’importo delle detrazioni supera quello dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, il residuo deve essere computato per le pertinenze. Nel caso di trasferimento della residenza durante l’anno, vanno presi a base i diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo dell’ulteriore detrazione, fissato a 200 euro. Il limite è 16,67 euro per ogni mese di possesso. Il ministero ha precisato che le modalità di calcolo non cambiano se due immobili, utilizzati come abitazione nel corso dell’anno, sono ubicati sul territorio di Comuni diversi.

Le pertinenze
Per il Dipartimento, delle pertinenze va tenuto conto per calcolare sia la vecchia detrazione sia l’ulteriore agevolazione della Finanziaria. Il Comune, con regolamento, può prevedere che l’agevolazione sia limitata a una sola pertinenza. In questo modo, però, si demanda al Comune il potere di ampliare o restringere la base imponibile su cui calcolare l’1,33 per mille.
Tra i dubbi manifestati dai contribuenti ai quali il ministero ha dato le risposte, è stato chiesto se fosse possibile cumulare agevolazioni statali e comunali. I Comuni, infatti, nel regolamento Ici possono prevedere riduzioni d’imposta fino al 50% che si aggiungono alla detrazione classica di 103,29 euro. In questi casi – si legge nella risoluzione – l’ulteriore detrazione va ad aggiungersi ai benefici che l’ente locale riconosce di fatto al contribuente. Inoltre, deve essere applicata «solo dopo aver sottratto dall’ammontare dell’imposta lorda la detrazione 103,29 euro e la riduzione al 50% dell’imposta prevista dal regolamento comunale».

Gli ex coniugi
La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 6 della legge 244/2007) ha esteso i benefici Ici anche al coniuge non assegnatario dell’immobile, in caso di separazione o divorzio, penalizzando però il coniuge assegnatario, che è colui che, di fatto, utilizza l’immobile come abitazione principale. Il nuovo articolo 6 del Dlgs 504/92, come modificato dalla Finanziaria 2008, stabilisce che il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale o divorzio, non risulti assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta applicando l’aliquota agevolata e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta, purché non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Questa disposizione deroga al principio generale che condiziona l’agevolazione alla destinazione dell’immobile ad abitazione e non alla quota di possesso. Secondo il Dipartimento, il legislatore ha inteso giungere a un’imposizione più equa nei confronti del soggetto che non utilizza l’immobile solo per effetto di un provvedimento giudiziale. Anche se l’estensione del beneficio penalizza l’altro coniuge che, se contitolare, fino al 2007 usufruiva per intero del trattamento agevolato. La risoluzione sottolinea che poiché il coniuge non assegnatario si trova nell’impossibilità di adibire l’immobile ad abitazione, «il criterio di ripartizione delle detrazioni basato sulla quota di destinazione è stato sostituito dal diverso criterio legato alla quota di possesso». Tuttavia, qualora non vengano rispettate le condizioni poste dalla legge, e cioè il coniuge non assegnatario possieda un immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune, l’altro coniuge potrà calcolare le detrazioni per intero.

Fonte SOLE 24 ORE

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